Chi è soggetto all’obbligo di contribuzione?
Tutte le persone che vivono e/o lavorano in Svizzera devono versare i contributi AVS, AI e IPG. A determinate condizioni l’obbligo di contribuzione vale anche per persone che svolgono attività all’estero per datori di lavoro la cui sede è in Svizzera.
Anche le persone coniugate che non esercitano un’attività lucrativa sono soggette all’obbligo contributivo, ma non nel caso in cui il coniuge attivo paghi almeno il doppio del contributo minimo dovuto all’AVS.
Fanno eccezione i figli minorenni. Essi sono assicurati e dunque hanno diritto alle prestazioni (rendite per figli e orfani), ma non sono soggetti all’obbligo di contribuzione.
Quando termina l’obbligo di contribuzione?
L’obbligo di contribuzione termina con la cessazione dell’attività lucrativa.
Le persone che cessano la loro attività lucrativa prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento sono tenute a versare i contributi a titolo di persone senza attività lucrativa. Per gli uomini l’età ordinaria di pensionamento è fissata a 65 anni, per le donne a 64 anni.
Per i beneficiari di rendite che esercitano un’attività lucrativa si applica una franchigia sulla quale non vanno pagati contributi (1'400 franchi al mese o 16'800 franchi per anno civile).
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